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Sez. L, Sentenza n. 2021 del 26/03/1980 (Rv. 405657 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - DISCIPLINA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 780 DEL 1975 - ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA - CRITERI - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA NORMATIVA IN CORSO DI GIUDIZIO - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405657-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - DISCIPLINA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 780 DEL 1975 - ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA - CRITERI - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA NORMATIVA IN CORSO DI GIUDIZIO - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - NECESSITA.*

A seguito dell'abrogazione dell'art 142 DPR 30 giugno 1965 n 1124 (tu delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), disposta dallo art 3 della legge 27 dicembre 1975 n 780 (norme concernenti la silicosi e l'asbestosi), il giudice rimane libero di accertare la malattia silicotica sulla base di tutte le possibilita cliniche e strumentali, attuali e future, con l'ausilio di un esperto, trattandosi di un accertamento puramente tecnico e, quindi, ove tale nuova normativa sia sopravvenuta in corso di giudizio, con la debita rinnovazione della consulenza tecnica. (Conf 5476/78, mass n 395246).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)