Sez. 2, Sentenza n. 5981 del 22/06/1994 (Rv. 487154 - 01)
Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell'appaltatore | Richieste o direttive del committente - Esecuzione - Lesioni di terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza - Rapporti interni fra appaltatore e committente - Prospettazione dei pericoli e degli inconvenienti tecnici - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza - Rifiuto del compimento dell'opera - Legittimità - Esclusione.
Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell'appaltatore
Il principio in base al quale l'autonomia e la responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o direttive del committente opera a tutela dei diritti assoluti dei terzi che possono subire lesioni per effetto della supina esecuzione da parte dell'appaltatore di dette direttive, ma non anche nei rapporti interni tra appaltatore (o prestatore d'opera) e committente, nei quali obbligo del primo è solo quello di prospettare al secondo gli inconvenienti tecnici ed eventualmente i pericoli derivanti dall'esecuzione dell'opera secondo le sue direttive e richieste, ma non quello di rifiutare il compimento dell'opera stessa (nella specie, il prestatore d'opera aveva prospettato l'inadeguatezza degli interventi di riparazione parziale del motore di un autoveicolo che il committente aveva egualmente voluti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)