Sez. 3, Sentenza n. 1449 del 09/02/2000 (Rv. 533678 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Opere edilizie - Costruzione su strutture o fondamenta preparate dal committente o da terzi - Obblighi dell'appaltatore.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
L'appaltatore o il prestatore d'opera incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1175 cod. civ., se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell'arte, dell'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola altresì i doveri di adempiere alla obbligazione con correttezza e buona fede se, avendo accertato l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)