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Sez. 3, Sentenza n. 1449 del 09/02/2000 (Rv. 533678 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Opere edilizie - Costruzione su strutture o fondamenta preparate dal committente o da terzi - Obblighi dell'appaltatore.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533678-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

L'appaltatore o il prestatore d'opera incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1175 cod. civ., se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell'arte, dell'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola altresì i doveri di adempiere alla obbligazione con correttezza e buona fede se, avendo accertato l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)