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Sez. 1, Sentenza n. 1254 del 07/09/1970 (Rv. 346919 - 01)

FALLIMENTO - RIABILITAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LE SENTENZE D'APPELLO NEL PROCEDIMENTO DI RIABILITAZIONE - NOTIFICA AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346919-01

FALLIMENTO - RIABILITAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LE SENTENZE D'APPELLO NEL PROCEDIMENTO DI RIABILITAZIONE - NOTIFICA AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO - OBBLIGATORIETA.*

Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze pronunciate dalla Corte d'appello, a norma dell'art 144 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n 267) in tema di riabilitazione civile del fallito, deve essere notificato a pena di inammissibilita al procuratore generale presso la Corte d' appello. (V 980, 60 2970, 67, mass n 330659).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 144 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 144 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)