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Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 16/12/1967 (Rv. 330659 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONE - CASSAZIONE - INTERVENTO DEL PM - SENTENZA DI APPELLO - NOTIFICA DEL RICORSO AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1967-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330659-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONE - CASSAZIONE - INTERVENTO DEL PM - SENTENZA DI APPELLO - NOTIFICA DEL RICORSO AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO.*

Nelle cause nelle quali interviene il pubblico ministero, questo e rappresentato, davanti al tribunale, dal procuratore della Repubblica e, davanti alla Corte di appello, dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima. Sono, pertanto, inammissibili le impugnazioni delle parti private contro le sentenze pronunciate dalla Corte di appello in contraddittorio del P m, se non siano state proposte nei confronti del procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte e se non siano state notificate al detto procuratore generale. (nella specie, il ricorso per Cassazione contro le sentenze della Corte d'appello era stato notificato al procuratore della Repubblica presso il tribunale che aveva emesso la sentenza di primo grado)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 31/01/1941 num. 12 art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 31/01/1941 num. 12 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)