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Sez. 1, Sentenza n. 1328 del 25/11/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 200235 - 01

Competenza - Riunione di processi - In genere | Provvedimento - Impugnabilità - Esclusione - Abnormità - Ammissibilità - Fattispecie: abnormità esclusa per il provvedimento di riunione di processi connessi a norma dell'art. 12 lett. a) cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1994-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200235-01

Competenza - Riunione di processi - In genere

Nessuna forma d'impugnazione è prevista dal nuovo codice di rito per i provvedimenti di riunione (o di separazione) dei processi. E poiché nel sistema processuale vigente è conservata la regola della tassatività delle impugnazioni, ne deriva che un'impugnazione, benché non prevista, può ritenersi ammissibile solo allorquando la statuizione di riferimento è assumibile nella tipologia propria dell'atto abnorme. (La Suprema Corte nell'enunciare il principio di cui in massima ha ritenuto non abnorme il provvedimento emesso dal competente giudice del dibattimento di procedere alla riunione di due processi - tra loro connessi a norma dell'art. 12 lett. A cod. proc. pen. - trattandosi di facoltà prevista dalla legge e, specificatamente, dall'art. 17 lett. A cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)