Sez. 1, Sentenza n. 4794 del 28/01/1997 Ud. (dep. 22/05/1997) Rv. 207579 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIUNIONE DI PROCESSI - IN GENERE | Riunione di procedimenti chiesta in sede dibattimentale per prospettata sussistenza del vincolo della continuazione - Rigetto della richiesta da parte del giudice del dibattimento per ritenuta non configurabilità della continuazione - Impugnabilità con ricorso per Cassazione, sul punto, della successiva sentenza di merito - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIUNIONE DI PROCESSI - IN GENERE
Ancorché il giudice del dibattimento abbia respinto la richiesta di disporre la riunione tra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la sentenza di merito non può validamente essere impugnata con ricorso per Cassazione sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che da un lato i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione, dall'altro la invocata continuazione può comunque sempre essere chiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 c.p.p. non ostandovi - per il suo carattere incidentale - la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, che, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare "ex professo" della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)