Sez. 6, Sentenza n. 103 del 24/01/1968 Ud. (dep. 11/04/1968) Rv. 107528 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - NOZIONE - CONSUMAZIONE DEL REATO - ESTREMI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - NOZIONE - CONSUMAZIONE DEL REATO - ESTREMI.*
Secondo l'ampia formulazione dell'art.1 d.l. 22 gennaio 1948, n.66, il delitto di blocco stradale e riscontrabile in ogni Forma di ostacolo od ingombro anche se effettuato mediante assembramento sulla strada di piu persone che, in piedi o sdraiate, facciano con i propri corpi ostacolo materiale alla circolazione. Per la consumazione del reato non e necessario un impedimento assoluto alla circolazione, ma e sufficiente che questa sia resa apprezzabilmente piu difficile o meno agevole in relazione alle condizioni normali del suo svolgimento. (V.104550, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)