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Sez. 1, Sentenza n. 11587 del 11/06/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156465 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - DELITTO DI BLOCCO STRADALE EX ART. 7 D.L. 22 GENNAIO 1948 N. 66 - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156465-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - DELITTO DI BLOCCO STRADALE EX ART. 7 D.L. 22 GENNAIO 1948 N. 66 - ESTREMI.*

Per la sussistenza del delitto di blocco stradale di cui all'art. 7 d.l. 22 gennaio 1948 n. 66 è sufficiente qualsiasi Forma di ingombro o di ostacolo alla circolazione che renda quest'ultima anche solo più difficile o meno agevole in modo apprezzabile in relazione alle condizioni normali del suo svolgimento, e non è necessario, quindi, che la circolazione sia impedita totalmente. Se pertanto la circolazione sulla strada viene ridotta al minimo senza essere annullata del tutto, il reato sussiste ugualmente perché in tal caso essa resta impedita per i veicoli ed estremamente disagevole per i pedoni. (Conf mass n 154022; (Conf mass n 150299; (Conf mass n 137590; (Conf mass n 119258; (Conf mass n 108084; (Conf mass n 107528; (V mass n 104550).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/1948 num. 66 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)