Sez. L, Sentenza n. 1926 del 18/03/1983 (Rv. 426766 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - ASSICURAZIONE - NULLITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - ASSICURAZIONE - NULLITÀ.*
Il principio generale che il contratto di Assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (art. 1895 cod. civ.) è applicabile anche alle assicurazioni sociali obbligatorie, sia per il richiamo contenuto nell'art. 1886 cod. civ., sia perché l'elemento "rischio" è presupposto essenziale di ogni Forma di Assicurazione e, quindi, anche di quelle sociali, il cui scopo consiste pur sempre nel provvedere in ordine alla futura ed eventuale verificazione di un evento dannoso per l'assicurato. In particolare, in tema di pensione d'Invalidità, lo stesso art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 subordina l'insorgenza del diritto a pensione ad una riduzione della capacità di guadagno oltre certi limiti, escludendo così la configurabilità di una valida instaurazione del rapporto assicurativo nel caso che detta riduzione sia preesistente. (Conf 260/80, mass n 403651).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)