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Sez. 3, Sentenza n. 1208 del 10/05/1966 (Rv. 322426 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - DI ALBERI NON TAGLIATI O DI FRUTTI NON SEPARATI - NATURA GIURIDICA - RESCISSIONE PER LESIONE PRIMA DEL TAGLIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322426-01

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - DI ALBERI NON TAGLIATI O DI FRUTTI NON SEPARATI - NATURA GIURIDICA - RESCISSIONE PER LESIONE PRIMA DEL TAGLIO - AMMISSIBILITA.*

La vendita di cose future, nel cui schema normativo il legislatore riconduce quella degli alberi o dei frutti di un fondo realizza una figura di vendita obbligatoria, perche la proprieta della cosa passa non immediatamente al compratore in virtu del consenso, come avviene di regola, ma quando la cosa viene ad esistenza, gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Tuttavia, il rinvio del trasferimento della proprieta degli alberi di un bosco, che hanno formato oggetto di compravendita, al momento in cui gli alberi, gia esistenti, saranno tagliati, non esclude che, concorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, il venditore possa domandare la rescissione del contratto ex art. 1448 cod.civ.. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)