Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 21/03/1987 (Rv. 451945 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - ALBERI E FRUTTI - VENDITA DI ALBERI NON TAGLIATI O DI FRUTTI NON SEPARATI - NATURA GIURIDICA - VENDITA OBBLIGATORIA - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ AL MOMENTO DEL TAGLIO DEGLI ALBERI O DELLA SEPARAZIONE DEI FRUTTI.*
VENDITA - COSE FUTURE - ALBERI E FRUTTI - VENDITA DI ALBERI NON TAGLIATI O DI FRUTTI NON SEPARATI - NATURA GIURIDICA - VENDITA OBBLIGATORIA - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ AL MOMENTO DEL TAGLIO DEGLI ALBERI O DELLA SEPARAZIONE DEI FRUTTI.*
La vendita di alberi da tagliare (o di frutti del fondo da raccogliere) non può mai avere effetto reale immediato, poiché un prodotto naturale, fino a quando non sia staccato dalla cosa madre, è insuscettibile di proprietà separata. Pertanto, come testualmente dispone l'art. 1472 cod. civ., per il quale la proprietà si acquista quando gli alberi siano tagliati ed i frutti separati, detta vendita ha natura meramente obbligatoria. (V 1208/66, mass n 322426; (V 4622/57, mass n 882394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)