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Sez. 5, Sentenza n. 7201 del 18/01/2006 Ud. (dep. 27/02/2006) Rv. 233634 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Elemento soggettivo - Criteri di individuazione.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233634-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta per distrazione, è viziata la motivazione della decisione con cui il giudice di appello, pur riconoscendo che un contratto di locazione stipulato dagli amministratori di una società in epoca appena precedente la dichiarazione di fallimento possa integrare gli estremi oggettivi della bancarotta per distrazione - ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto - esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo senza tenere conto, a tal fine, del momento della stipula del contratto in questione, perfezionato nella immediatezza della dichiarazione di fallimento nonché del tenore delle condizioni contrattuali pattuite ed in particolare della mancata previsione, nella specie, di una clausola risolutiva espressa da fare valere nel caso di imminente instaurarsi della procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)