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Sez. 5, Sentenza n. 29896 del 01/07/2002 Ud. (dep. 20/08/2002) Rv. 222388 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Sufficienza del dolo generico - Prevedibilità del danno cagionato ai creditori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222388-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Per integrare l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta non occorre il dolo specifico, cioè la consapevolezza da parte dell'agente dello stato di dissesto in cui si trova l'impresa, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, anche quando l'agente, pur non perseguendo direttamente tale risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo la sua realizzazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)