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Sez. 1, Sentenza n. 5802 del 07/12/1978 (Rv. 395620 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTENUTO DELLA PRONUNCIA DELIBANDA RIENTRANTE FRA LE MATERIE EX ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395620-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTENUTO DELLA PRONUNCIA DELIBANDA RIENTRANTE FRA LE MATERIE EX ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - IRRILEVANZA.*

Il procedimento di delibazione di una sentenza straniera, che resti circoscritto alla verifica delle condizioni per la declaratoria di efficacia della sentenza medesima, senza implicare un riesame del merito, e soggetto alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, a norma dell'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, restando irrilevante che il contenuto della pronuncia delibanda rientri eventualmente fra le materie per le quali l'art 3 della citata legge deroga al principio della sospensione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)