Sez. 1, Sentenza n. 11658 del 19/11/1998 (Rv. 520830 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Dichiarative della nullità del matrimonio - Giudizio di delibazione introdotto da uno solo dei coniugi - Atto introduttivo - Ricorso (anziché citazione) - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
In tema di delibazione di sentenze del tribunale ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio, la domanda introdotta dinanzi alla Corte di appello (non congiuntamente, ma) da una sola delle parti può legittimamente essere avanzata con ricorso, anziché con citazione (come richiesto dall'art. 4 lett. b) del protocollo addizionale all'accordo tra Repubblica italiana e santa sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121), a condizione che risultino rispettate tutte le regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa al coniuge non istante secondo i tempi ed i modi previsti dalla legge. Ne consegue che il giudice investito della domanda è tenuto a verificare il rispetto di detto termine, disponendo, se del caso, d'ufficio la rinnovazione dell'atto - salvo che la parte convenuta non si sia, comunque, costituita -, sì che il difetto di tale rinnovazione (perché non disposta, ovvero perché non eseguita nonostante la relativa statuizione), dà luogo ad una nullità che si trasmette all'intero giudizio ed alla successiva sentenza.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 18/12/1984 num. 4, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)