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Sez. 5, Sentenza n. 13260 del 21/10/1999 Ud. (dep. 17/11/1999) Rv. 214713 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Revoca dell'ordinanza - Ammissibilità - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 1999-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214713-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE

L'ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 520 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)