Sez. 1, Sentenza n. 13463 del 02/02/2007 Ud. (dep. 02/04/2007) Rv. 236429 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Revocabilità dell'ordinanza dibattimentale di primo grado reiettiva di una prova - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Sulla base del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova, prevista dall'art. 498, comma quarto, cod.proc.pen., il giudice di appello può, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, da disporre eventualmente anche d'ufficio ex art. 603, comma terzo, cod.proc.pen., modificare o revocare l'ordinanza in materia di prova emessa dal giudice di primo grado, anche se non impugnata unitamente con la sentenza. (Nel caso di specie, si trattava di un'ordinanza reiettiva della richiesta del P.M. di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal alcuni testimoni, sulla base del fatto che era ragionevole ritenere che gli stessi fossero stati sottoposti a pressioni e minacce per tacere su alcune circostanze a loro conoscenza, ordinanza che, in quanto non appellabile autonomamente, non era stata impugnata dal P.M. in quanto all'organo di accusa non era riconosciuto alcun interesse a proporre gravame avverso la sentenza di condanna dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)