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Sez. 1, Sentenza n. 37354 del 27/09/2007 Ud. (dep. 10/10/2007) Rv. 237498 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Ammissione - Rifusione delle spese alla parte civile - Condanna - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237498-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

L'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che - salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)