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Sez. 6, Sentenza n. 29453 del 26/06/2009 Ud. (dep. 16/07/2009) Rv. 244410 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Accoglimento dell'appello dell'imputato - Riconoscimento di una causa di non punibilità - Compensazione delle spese tra le parti disposta nel grado - Omessa disposizione della compensazione per le spese sostenute dalla parte civile nel primo grado - Illegittimità.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244410-01

PARTE CIVILE - SPESE

È illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, nel disporre la compensazione delle spese di parte civile relative al grado, dopo aver accolto l'impugnazione dell'imputato per l'affermazione di una causa di non punibilità, non abbia provveduto nel medesimo senso con riguardo a quelle interamente poste a carico dell'imputato dalla sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)