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Sez. L, Sentenza n. 5104 del 16/10/1985 (Rv. 442426 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE PER LAVORATORI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI ELETTORALI - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 178 DEL 1981 - LIMITAZIONE ALLE SOLE ELEZIONI POLITICHE - ESTENSIONE AI RAPPRESENTANTI DI LISTA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442426-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE PER LAVORATORI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI ELETTORALI - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 178 DEL 1981 - LIMITAZIONE ALLE SOLE ELEZIONI POLITICHE - ESTENSIONE AI RAPPRESENTANTI DI LISTA - AMMISSIBILITÀ.*

Il beneficio di cui all'art. 119 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, che riconosce il diritto di tre giorni di ferie retribuite per i lavoratori che siano stati chiamati ad adempiere funzioni elettorali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981 n. 178 era applicabile agli incaricati di funzioni delle sole elezioni politiche e non di quelle amministrative senza essere in contrasto con i precetti costituzionali. Tale beneficio, che si riferisce anche ai rappresentanti di lista, espressamente qualificati pubblici ufficiali dall'art. 40 del citato T.U., attesa la natura propria delle ferie e la funzione di riposo compensativo che assolvono, deve essere goduto in giorni che avrebbero dovuto essere destinati al lavoro. (V 2602/82, mass n 420456; (Conf 890/85, mass n 439071).*

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)