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Sez. L, Sentenza n. 5118 del 11/06/1987 (Rv. 453715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI ELETTORALI - DIRITTO DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - RAPPRESENTANTI DI LISTA - SPETTANZE.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI ELETTORALI - DIRITTO DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - RAPPRESENTANTI DI LISTA - SPETTANZE.*

Il beneficio di cui all'art. 119 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, che riconosce il diritto di tre giorni di ferie retribuite ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni elettorali, è applicabile - senza che detta norma sia sospettabile d'illegittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 38, 41, 49 e 53 cost. - anche ai rappresentanti di lista, espressamente qualificati pubblici ufficiali dall'art. 40 del T.U. Citato. (V 5104/85, mass n 442426; (V 890/85, mass n 439071; (V 2322/69, mass n 341731).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 41, Costituzione art. 49, Costituzione art. 53, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)