Sez. L, Sentenza n. 2843 del 22/04/1986 (Rv. 445880 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE- RAPPORTI DI AGENZIA - LIMITI - GIUDICE ADITO SECONDO IL RITO ORDINARIO - DECLARATORIA DELLA COMPETENZA DEL PRETORE DEL LAVORO SUL MERO PRESUPPOSTO DELLA ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI AGENZIA O DI RAPPRESENTANZA - DIVIETO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE- RAPPORTI DI AGENZIA - LIMITI - GIUDICE ADITO SECONDO IL RITO ORDINARIO - DECLARATORIA DELLA COMPETENZA DEL PRETORE DEL LAVORO SUL MERO PRESUPPOSTO DELLA ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI AGENZIA O DI RAPPRESENTANZA - DIVIETO - CONSEGUENZE.*
Sono sottratte al nuovo rito del lavoro, e sfuggono quindi alla Competenza per materia del pretore del lavoro, le controversie relative a rapporti di Agenzia e di rappresentanza nei quali assumono prevalenza, rispetto all'attività personale dell'agente o del rappresentante, le prestazioni lavorative dei loro collaboratori, ovvero l'entità del capitale investito e del giro di affari, per essere l'attività dell'agente o del rappresentante di carattere direttivo od organizzativo, ossia imprenditoriale; onde, ai fini anzidetti, il giudice adito secondo le regole ordinarie non può - soprattutto nell'ipotesi in cui non sia contestata dalla parte convenuta la sua Competenza - limitarsi ad accertare la mera esistenza di un rapporto di Agenzia o di rappresentanza per declinare la sua Competenza ed affermare quella del pretore del lavoro, ma deve stabilire le caratteristiche concrete del rapporto stesso. (V 5821/83, mass n 430672; (V 3375/83, mass n 428273).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)