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Sez. L, Sentenza n. 5821 del 06/10/1983 (Rv. 430672 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - INCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430672-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - INCLUSIONE - LIMITI.*

A norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. sono sottratte al nuovo rito del lavoro le controversie relative a rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale nei quali assumono prevalenza, rispetto all'attività personale dell'agente o del rappresentante, le prestazioni lavorative dei loro collaboratori, ovvero l'entità del capitale investito, per essere di carattere direttivo ed organizzativo, e cioè imprenditoriale, l'attività dell'agente o del rappresentante, con conseguente rilievo della sua figura di datore di lavoro (nei confronti dei collaboratori dipendenti) piuttosto che di quella di prestatore d'opera (nei confronti del committente). (V 3375/83, mass n 428273; (V 2333/83, mass n 427186; (V 3187/80, mass n 406984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)