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Sez. 1, Sentenza n. 28870 del 29/05/2008 Cc. (dep. 11/07/2008) Rv. 240468 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieto di concessione per condanne per determinati reati - Deroga per il caso di collaborazione processuale - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240468-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La concessione dei benefici penitenziari in favore di coloro che, condannati per uno dei reati ostativi ad essa, abbiano aiutato concretamente l'autorità giudiziaria o l'autorità di polizia nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la cattura degli autori dei reati è consentita anche in relazione a reati monosoggettivi, in cui non vi siano altri correi da individuare, ma in tal caso il contributo deve essere più pregnante e non può consistere nella sola confessione, specie se il responsabile sia stato già individuato, ovvero nella ricostruzione di particolari secondari per l'accertamento della verità.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)