Sez. 1, Sentenza n. 43659 del 18/10/2007 Cc. (dep. 23/11/2007) Rv. 238689 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di misure alternative per condannati per determinati reati - Deroga per chi collabora con la giustizia - Nozione di collaborazione con la giustizia.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di misure alternative alla detenzione, la collaborazione con la giustizia, che sola giustifica la deroga al divieto di concessione di tali misure ai soggetti condannati per determinati reati, non può essere generica né limitata all'ammissione delle proprie responsabilità, ma deve essere specificamente riferita a fatti e reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)