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Sez. 3, Ordinanza n. 4037 del 23/02/2026 (Rv. 677755-01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo esecutivo - Cause tipiche di estinzione - Tassatività - Disciplina - Estensione ai provvedimenti di improseguibilità per ragioni di merito - Esclusione - Conseguenze - Accertamento dell'inesistenza del credito pignorato ex art. 549 c.p.c. - Conseguente declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione - Rimedio - Opposizione agli atti esecutivi. ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677755-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Le cause di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., sono tassative, cosicché la relativa disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ai provvedimenti di improseguibilità dell'esecuzione forzata per ragioni di merito; pertanto, ove il g.e., all'esito della fase ex art. 549 c.p.c. in cui sia stata accertata l'inesistenza del credito pignorato, dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), non soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c. bensì esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)