Sez. 1, Sentenza n. 7779 del 17/05/2012 (Rv. 622540 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria non preceduta da dichiarazione di pubblica utilità - Determinazione provvisoria del prezzo - Salvezza del "conguaglio" in base alle norme sopravvenute alla dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 865 del 1971 - Validità - Fondamento - Dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980 - Effetti - Limitazione all'entità del "conguaglio".
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di accordi amichevoli sostitutivi dell'espropriazione, il contratto di compravendita, non preceduto dalla dichiarazione di pubblica utilità, mediante il quale il proprietario trasferisca il bene all'ente pubblico e questo si impegni a corrispondere il prezzo della cessione volontaria ex art. 12 della legge n. 865 del 1971, integrato sulla base delle disposizioni normative emanate in seguito alla sentenza della Corte cost. n. 5 del 1980, realizza la causa tipica del negozio, producendo l'effetto reale ex art. 1376 cod. civ. dietro pagamento di un corrispettivo determinabile ex artt. 1473 e 1474 cod. civ.; ne consegue che il contratto non è nullo, neppure dopo la declaratoria di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, poiché questa non altera la causa del negozio, ma comporta soltanto che, avendo le parti inserito la clausola attributiva di un "conguaglio" rapportato alle variazioni normative, sorga, in favore del cedente, un diritto di credito aggiuntivo, determinabile in base alla normativa successivamente intervenuta.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1473, Cod. Civ. art. 1474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)