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Sez. 1, Sentenza n. 19656 del 13/09/2006 (Rv. 592135 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria del bene - Determinazione del prezzo sulla base del criterio dell'"acconto salvo conguaglio", già dichiarato incostituzionale - Azione per il pagamento del residuo prezzo - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2006-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592135-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove la cessione volontaria del bene contenga la determinazione del prezzo sulla base del criterio dell'"acconto salvo conguaglio", secondo i parametri indennitari provvisori di cui alla legge 29 luglio 1980, n. 385, già dichiarati costituzionalmente illegittimi (Corte cost., sentenza n. 223 del 1983) al momento della stipulazione della cessione, la pattuizione invalida sul prezzo viene automaticamente sostituita, a norma dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., con il precetto ricavabile dal criterio legale, ossia con il criterio del valore di mercato, di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. In tal caso, il termine decennale di prescrizione del diritto del cedente a conseguire la frazione di prezzo non coperta dall'acconto percepito inizia a decorrere, in ragione dell'immediata azionabilità di tale diritto, dal giorno stesso del contratto di cessione volontaria.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)