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Sez. L, Sentenza n. 12262 del 20/08/2003 (Rv. 566086 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Soggetti impiegati in lavori socialmente utili - Percezione di reddito da lavoro - Incompatibilità con la percezione del previsto sussidio da parte dell'INPS - Sospensione di detto sussidio - Obbligatorietà - Applicabilità delle disposizioni in materia di indennità di mobilità - Disciplina ex D.L. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, modificativa del D.L. n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994 - Precedenti decreti - legge prevedenti detta applicabilità, decaduti per mancata conversione in legge - Salvezza dei relativi effetti - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566086-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

La modifica normativa alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui all'art. 14, comma quarto, del D.L. n. 299 del 1994, convertito, con modif., nella legge n. 451 del 1994, che ha esteso alla erogazione del relativo sussidio da parte dell'INPS le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui all'art.8, comma settimo, della legge n. 223 del 1991, relative alla sospensione di detta erogazione nel caso di percezione di reddito da lavoro, modifica già disposta con una serie di decreti legge non convertiti, a partire dal D.L. n. n. 326 del 1995, e reiterati senza soluzione di continuità, è stata approvata con D.L. n. 510 del 1996, convertito con modif. nella legge n. 608 del 1996, il cui art. 1, comma secondo, ha fatto espressamente salvi gli effetti prodotti sulla base dei precedenti decreti - legge non convertiti. Ne consegue che la incompatibilità della erogazione del sussidio in questione con la percezione di attività lavorativa remunerata deve ritenersi sussistente sin dalla data di entrata in vigore del primo dei citati decreti - legge non convertiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 1994 art. 14 com. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 7 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)