Sez. L, Sentenza n. 5040 del 05/03/2007 (Rv. 595258 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Sussidio - Art.1 d.l. n. 510 del 1996, conv. in legge n. 608 del 1996, applicabile "ratione temporis" - Cumulo con altri redditi - Esclusione - Fondamento - Assegno ex art. 8 d.lgs. n. 468 del 1997 - Cumulo con redditi derivanti da lavoro subordinato - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
Il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili nel vigore della disciplina per l'indennità di mobilità, cui faceva rinvio l'art.1 del d.l.n.510 del 1996, conv. in legge n.608 del 1996, applicabile "ratione temporis", non è compatibile con redditi derivanti da attività lavorativa, mentre l'assegno previsto dall'art. 8 del d.lgs. n.468 del 1997 non è cumulabile dal soggetto impiegato in lavori socialmente utili nell'ambito di un progetto di utilizzazione di tali lavoratori, deliberato da enti locali, con redditi derivanti da lavoro subordinato iniziato anteriormente al medesimo progetto (principio affermato in fattispecie ricadente in un arco temporale compreso fra maggio 1997 e febbraio 1998, per la quale la S.C., cassando la decisione della corte territoriale, ha applicato fino al dicembre 1997, la disciplina del d.l.n.510 cit. e, per il periodo successivo, la disciplina del d.lgs. n.468 citato).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)