Sez. 2, Sentenza n. 486 del 16/02/1973 (Rv. 362493 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - REVOCABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - REVOCABILITA.*
Sono revocabili a norma dell'art 67 legge fallimentare, concorrendone i presupposti, anche i pagamenti di contributi assicurativi dovuti agli enti previdenziali, rilevando il carattere pubblicistico di tale obbligazione solo in Sede di ripartizione dell'attivo. (V 3254/71, mass n 354688).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 48, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 47, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)