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Sez. 5, Sentenza n. 4600 del 25/02/2010 (Rv. 612509 - 01)

MUTUO - PATTO COMMISSORIO | Bene dato in garanzia reale nell'ambito di contratto di mutuo - Omessa attivazione del mutuatario per la restituzione - Conseguenze in tema di imposte sui redditi - Qualificazione del rapporto come compravendita - Legittimità - Assoggettamento dei ricavi ad imposizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612509-01

MUTUO - PATTO COMMISSORIO

In tema di imposta sui redditi, è legittimo l'assoggettamento ad imposizione, previa riqualificazione del rapporto contrattuale come vendita, dei maggiori ricavi derivanti dal trasferimento di beni, dati in garanzia reale dal contribuente in relazione ad un contratto di mutuo, e poi non richiesti in restituzione al mutuante, non ostandovi il divieto del patto commissorio, il quale è istituito a presidio di un interesse generale ed opera, con la conseguente sanzione della nullità, nella fase di costituzione e di attuazione del mutuo, non trovando invece applicazione in relazione ad accordi intervenuti tra le parti dopo la scadenza dell'obbligo di restituire al mutuante le somme ricevute in prestito, fase in cui il debitore è libero di disporre dei propri beni, così come è libero, in generale, di cederli ai creditori a soddisfazione delle loro ragioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2744, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)