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Sez. 1, Sentenza n. 2544 del 18/04/1984 (Rv. 434568 - 01)

MUTUO - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO - FUNZIONE - OPERATIVITÀ - MOMENTO DETERMINANTE - ACCORDI INTERVENUTI TRA LE PARTI DOPO LA SCADENZA DELL'OBBLIGO DEL MUTUATARIO DI RESTITUIRE AL MUTUANTE LE SOMME RICEVUTE IN PRESTITO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434568-01

MUTUO - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO - FUNZIONE - OPERATIVITÀ - MOMENTO DETERMINANTE - ACCORDI INTERVENUTI TRA LE PARTI DOPO LA SCADENZA DELL'OBBLIGO DEL MUTUATARIO DI RESTITUIRE AL MUTUANTE LE SOMME RICEVUTE IN PRESTITO - LEGITTIMITÀ.*

Il divieto del patto commissorio è istituito a presidio di un interesse generale che coincide con l'interesse del contraente debole a non subire la coartazione dell'altro nel momento in cui il mutuo viene erogato o prorogato, o in cui viene concessa dal creditore una qualsiasi diversa agevolazione, ed esso pertanto opera, con la conseguente sanzione di nullità, nella fase di Costituzione e di attuazione del mutuo, con riferimento a patti coevi o successivi al contratto, e non in relazione ad accordi intervenuti fra le parti dopo la scadenza dell'Obbligo del mutuatario di restituire al mutuante le somme ricevute in prestito; in questa fase, infatti, il debitore è libero di disporre dei propri beni, come è libero, in generale, di cederli ai creditori a soddisfazione delle loro ragioni, e nulla, pertanto, gli impedisce di alienare l'oggetto del pegno a tacitazione del debito rimasto insoluto, salva la possibilità di avvalersi delle ordinarie azioni contrattuali accordate dall'ordinamento per rimuovere gli effetti delle pressioni, delle suggestioni, delle sopraffazioni di cui, in tale fase, possa essere stato vittima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)