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Sez. 1, Sentenza n. 2404 del 06/09/1973 (Rv. 365781 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TERMINE - DECORRENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365781-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TERMINE - DECORRENZA - CONSEGUENZE.*

Decorso il termine massimo previsto dalla legge per l'amministrazione controllata, questa deve cessare o con la reintegrazione dell'imprenditore nella libera disponibilita dei suoi beni, o con la dichiarazione di fallimento (ed, eventualmente, con l'ammissione al concordato preventivo). E cio essenzialmente perche l'invocata duttilita della procedura dell'amministrazione controllata non puo ovviamente prevalere sui fondamentali principi della tipicita e dei limiti legali dei procedimenti concorsuali, connessi agli scopi voluti dal legislatore per ciascuno dei procedimenti medesimi. (V 3044/71, mass n 354351).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)