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Sez. 1, Sentenza n. 2466 del 19/06/1975 (Rv. 376362 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TERMINE - PROROGA - DIVIETO - TERMINE INFERIORE ALL'ANNO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376362-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TERMINE - PROROGA - DIVIETO - TERMINE INFERIORE ALL'ANNO - IRRILEVANZA.*

L'imprenditore in temporanea difficolta puo beneficiare della amministrazione controllata per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno (artt 187 e 193 della legge fallimentare); da cio consegue che il termine fissato dal tribunale alla amministrazione medesima, con il decreto di ammissione alla procedura, non e suscettibile di proroga, non solo nel caso in cui sia stata gia prevista la durata massima di un anno, ma anche nel caso in cui sia stata prevista una durata inferiore, perche in entrambe le ipotesi si verificherebbe una non consentita rinnovazione della ammissione al beneficio. (V 1197/74, mass n 369248; 2404/73, mass n 365781; (V 3044/71, mass n 354351).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192, Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)