Sez. L, Sentenza n. 1079 del 03/02/1998 (Rv. 512170 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisiti - Invalidità - Determinazione - Criteri - Percentuali tabellari di invalidità - Riduzione per le persone anziane o non dedite ad attività lavorativa retribuita (casalinghe) - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118, ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, fa riferimento alla capacità lavorativa generica, e in attuazione di tale principio, le tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti prescindono dall'eventuale attività lavorativa svolta dal cittadino, salva la previsione da parte di quella approvata con D.M. 5 febbraio 1992 della possibilità che il grado del danno funzionale permanente determinato in applicazione della tabella stessa possa essere aumentato nella misura massima di cinque punti di percentuale nel caso di incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) o sulla capacità lavorativa specifica. Ne consegue che il grado di invalidità corrispondente alle malattie invalidanti del soggetto non può essere ridotto in relazione alla età del medesimo, prossima o superiore a quella del pensionamento di vecchiaia dei lavoratori, né per la mancata prestazione di attività lavorativa retribuita e, in particolare, per la condizione di casalinga.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., DM Interno 05/02/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)