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Sez. 5, Sentenza n. 17823 del 09/09/2016 (Rv. 640988 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Terreni lottizzati edificabili - Acquisto per donazione o per successione "mortis causa" - Plusvalenze tassabili - Valore normale da assumere come prezzo di acquisto - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640988-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

Con riferimento alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la vendita di aree lottizzate edificabili pervenute al futuro cedente per donazione successiva all'inizio della lottizzazione, il valore normale dei terreni acquisiti gratuitamente (o dei fabbricati ivi costruiti), da assumere come prezzo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, va determinato con riferimento alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero della costruzione ai sensi dell'art. 82, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 919 art. 86, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)