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Sez. 5, Sentenza n. 20277 del 04/09/2013 (Rv. 627906 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Terreni lottizzati edificabili - Acquisto per donazione o per successione "mortis causa" - Plusvalenze tassabili - Valore normale da assumere come prezzo di acquisto - Determinazione - Criteri - Data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero data di inizio della costruzione - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627906-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

Con riferimento alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di aree lottizzate edificabili, acquisite già come tali, da parte del futuro cedente, per donazione (o successione), il valore normale dei terreni (o dei fabbricati ivi costruiti), da assumere come prezzo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, va determinato con riferimento alla data di inizio della lottizzazione (o delle opere ovvero alla data di inizio della costruzione) ai sensi dell'art. 82, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"). Tale norma introduce un criterio di determinazione della plusvalenza che ha carattere autonomo rispetto a quello previsto in via generale dal comma 1 della medesima disposizione; ed ispirato, da un lato, alla introduzione di contemperamenti attenuativi del limite logico dato dal differenziale puro tra prezzo di cessione e valore di costo cui perviene l'operazione di scambio e, dall'altro, alla necessità di selezionare la base impositiva più prossima alla matrice economico-operazionale della formazione del presupposto dell'incremento di valore dei beni.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)