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Sez. 3, Sentenza n. 663 del 22/11/1982 Ud. (dep. 26/01/1983) Rv. 157070 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE DI VALUTA - DISCIPLINA NORMATIVA - LEGGE 25 LUGLIO 1956 N. 786.*
Stato
decisa il 1982-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157070-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE DI VALUTA - DISCIPLINA NORMATIVA - LEGGE 25 LUGLIO 1956 N. 786.*

L'esportazione di titoli di credito esteri è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976 n. 159, in quanto la dizione "nazionale od estera" usata solo dopo la parola "valuta" è riferibile a ciascuno degli altri beni menzionati dalla norma, tra cui i titoli di credito. Ne consegue che, anche dopo l'entrata in vigore della norma incriminatrice di cui al d.l. citato, per l'espresso richiamo operato dall'art. 1, la disciplina normativa riguardante la esportazione di valuta rimane pur sempre regolata dalla legge 25 luglio 1956 n. 786. (V mass n 148130).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 786 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 786 art. 6, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)