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Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 09/12/1983 Ud. (dep. 17/02/1984) Rv. 162713 - 01

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ESPORTAZIONE DI ASSEGNO BANCARIO ESTERO SENZA AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1983-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162713-01

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ESPORTAZIONE DI ASSEGNO BANCARIO ESTERO SENZA AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

L'esportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione indebitamente ottenuta, di assegni bancari esteri integra gli estremi del reato previsto dall'art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31 convertito in legge 30 aprile 1976 n. 159 ("Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie). La detenzione di essi da parte dei residenti è infatti rilevante per l'ordinamento giuridico italiano, perché l'art. 3 d.l. 6 giugno 1956 n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956 n. 786 ("nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di stato e di banca esteri"), legittima gli stessi a ricevere in pagamento dei loro crediti da parte dei non residenti, assegni in moneta estera, la cui esportazione è pertanto soggetta all'autorizzazione ministeriale regolata dal successivo art. 6. (V mass n 159702; (V mass n 159322; (Conf mass n 159828; (Conf mass n 157070).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 3, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Legge 25/07/1956 num. 786, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)