Sez. 5 - , Sentenza n. 41298 del 22/12/2021 (Rv. 663513 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI IRES | Soggetto passivo - Ater - Proventi derivanti da cessione a titolo oneroso di beni immobili - Plusvalenze – Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI IRES
In materia di IRES, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b) e c), T.U.I.R., l'ATER, quale ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, che svolge, anche se non in maniera esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto all'imposta sul reddito delle società, sicché, dal punto di vista tributario, i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei suoi beni immobili sono qualificabili come plusvalenze - e non come ricavi, poiché quelli oggetto delle cessioni non sono "beni-merce" - che concorrono alla formazione del reddito tassabile, ai sensi dell'art. 86 T.U.I.R.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)