Sez. 5, Sentenza n. 16156 del 03/08/2016 (Rv. 640766 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Esenzione IRPEG ai sensi dell'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Consorzio - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema d'IRPEG, ai fini dell'assoggettamento o meno ad imposta dei consorzi per le aree ed i nuclei industriali, è necessario accertare se l'ente rientri nel novero di quelli esenti, ai sensi dell'art. 88 (ora 74), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ovvero eserciti le funzioni statali o le altre elencate dal successivo comma 2 della norma, che, come tali, non costituiscono attività commerciali, dovendosi altrimenti verificare, sulla base della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto e, sussidiariamente, in via sostanziale, in quale categoria ricada l'ente rispetto all'oggetto di esercizio dell'attività commerciale, derivandone modalità diverse di tassazione. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha escluso l'esenzione dall'IRPEG di un consorzio, qualificato dalla l.reg. Marche n. 48 del 1996 come ente pubblico economico, ma caratterizzato da ampia apertura della compagine consortile e con esercizio di attività commerciale esclusiva o prevalente, di natura concorrenziale rispetto ad altri soggetti economici anche privati, e, dunque, soggetto dotato di autonomia imprenditoriale pur destinato anche a svolgere funzioni di promozione industriale per la regione).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)