Sez. 3, Sentenza n. 2828 del 28/11/1964 (Rv. 304234 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - DI UN CREDITORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COMODANTE).*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - DI UN CREDITORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COMODANTE).*
Legittimato a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, di cui all'art 619 cod proc civ, deve ritenersi, oltre a colui che pretende di avere la proprieta od altro diritto reale sui beni pignorati, anche il terzo che vanti un diritto che possa prevalere rispetto a quello che il creditore abbia sui beni stessi e, percio, anche il terzo che si presenti come titolare di un diritto di credito da soddisfare sulla cosa oggetto dell'esecuzione cioe di un diritto che si concreta in un rapporto diretto con la cosa, suscettibile di tutela di fronte alla pretesa esecutiva del creditore. (nella specie, e stato ritenuto che il comodante il quale dimostri, con atto di data certa anteriore all'esecuzione, di aver dato in comodato al debitore i beni presso di questi pignorati, sia legittimato a proporre opposizione di terzo avverso il pignoramento). (Conf 1803/64; 3277/62; 2742/58; contra 1444/64; V 288/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)