Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26537 del 09/11/2017 (Rv. 646836 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Proponibilità dell'opposizione - Credito derivante da spese per migliorie della cosa pignorata - Legittimazione all'opposizione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
L'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. può essere proposta: (a) sempre e comunque, da chi vanti un diritto reale sulla cosa pignorata, con una indicazione che ha valore esemplificativo e non tassativo; (b) da chi vanti un diritto di credito nei confronti del debitore esecutato, invece, può proporre opposizione di terzo solo a due condizioni: (b’) che il diritto di credito del terzo opponente sia prevalente rispetto a quello del creditore procedente; (b’’) che l'opponente vanti un diritto di credito sulla cosa pignorata: un diritto, cioè, del quale la cosa pignorata formi l'oggetto diretto. Ne consegue che, pertanto, deve escludersi che l'opposizione di terzo possa essere fatta valere da chi vanti un diritto di credito non sulla cosa pignorata, ma derivante da spese sostenute per la cosa pignorata (nella specie, per apportare migliorie ad un appartamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)