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Sez. 1, Sentenza n. 12367 del 14/12/1993 (Rv. 484726 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Commisurazione - Periodo di spossessamento risultante dal decreto di occupazione - Riferimento - Necessità - Periodo di ulteriore spossessamento - Pregiudizio derivatone - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Indennità per occupazione legittima - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484726-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità

L'indennità di occupazione legittima va commisurata con esclusivo riferimento al periodo di spossessamento del proprietario formalmente risultante dal decreto di occupazione, con la conseguenza che, se tale spossessamento risulti essere avvenuto per un periodo più ampio, il proprietario, in relazione al pregiudizio derivatone, potrà chiedere il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione (in quanto non sorretta da un formale e legittimo provvedimento di occupazione), ma non potrà pretendere per il suddetto periodo una indennità per occupazione legittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)