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Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 09/04/1996 (Rv. 496871 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Criterio di liquidazione - Risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496871-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di espropriazione per pubblico interesse, l'indennità per occupazione legittima deve essere determinata, in assenza di altri elementi probatori, nella misura degli interessi legali sul valore venale del bene al momento della scadenza del relativo periodo, e ciò anche nel caso in cui la Pubblica Amministrazione, che abbia continuato ad occupare l'immobile "sine titulo", ne abbia acquistato la proprietà a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo a causa della realizzazione dell'opera pubblica. Peraltro, siccome la predetta indennità integra un debito di valuta, il proprietario del bene, ove intenda ottenere, oltre agli interessi sulla somma liquidata, anche il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., ha l'onere di proporre espressa domanda a tale riguardo, allegando e dimostrando l'ulteriore pregiudizio, anche con ricorso ad elementi presuntivi o a fatti notori acquisiti alla comune esperienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)