Sez. 2, Sentenza n. 6480 del 18/01/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169943 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - ESTREMI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - ESTREMI.*
La chiamata di correo, al pari delle altre prove non si sottrae al principio del libero convincimento del giudice il quale - dopo averla adeguatamente valutata - può ritenerla sufficiente per una pronuncia di condanna qualora sussistano elementi di prova, anche di ordine logico, che ne confermino la veridicità ed attendibilità . (Conf. Sez. Vi, 19 febbraio 1982, torri).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)