Sez. 6, Sentenza n. 14669 del 14/10/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174729 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - ESTREMI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - ESTREMI.*
La chiamata di correo può assumere valore di prova decisiva a carico del coimputato qualora - ancorché non corroborata da elementi di riscontro estrinseci - risulti, attraverso un rigoroso e prudente vaglio critico, del tutto credibile sul piano logico e psicologico, perché spontanea, costante, dettagliata e non contrastante con altri elementi istruttori. (Conf mass n 169943).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)