Sez. 1, Sentenza n. 2001 del 18/06/1968 (Rv. 334034 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITA - IN GENERE - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE - APPLICABILITA - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITA - IN GENERE - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE - APPLICABILITA - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di liquidazione dell'indennita di espropriazione per pubblica utilita, nell'ipotesi in cui l'espropriazione sia non totale ma parziale, il criterio di stima differenziale previsto dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n.2359, si applica solo nel caso in cui la parte dell'immobile non espropriata sia unita con quella espropriata da un vero e proprio vincolo obiettivo, di modo che il distacco influisca sull'utilizzazione della parte non espropriata, sia in senso negativo che positivo. Pertanto, l'applicazione del suddetto criterio presuppone l'accertamento in concreto della sussistenza di quel vincolo, e quindi del danno o del vantaggio eventualmente risentito dalla parte dell'immobile non espropriata, ossia presuppone un accertamento implicante un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se sorretto da adeguata e corretta motivazione. (V. 1820-65, 1184-64, 1213-64).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)